Art. 7.

      1. Le compagnie assicuratrici e le strutture sanitarie tenute al risarcimento danni ai sensi della presente legge non hanno diritto all'azione di regresso per colpa lieve o colpa grave del personale dipendente delle strutture sanitarie pubbliche e private assicurate. Le medesime compagnie e strutture possono agire in rivalsa solo in caso di dolo.